A cura di Francesco Torniamenti
Sovente occorre che il lavoratore venga “riammesso” in servizio dal Giudice in conseguenza ad una sentenza che ha accertato l’illegittimità del licenziamento, di un contratto a termine o di un contratto di somministrazione / interinale.
In tali ipotesi può succedere che il datore di lavoro, non avendo posti disponibili presso l’unità produttiva ove era adibito il lavoratore, lo trasferisca in altra sede e, in conseguenza di ciò, che il lavoratore si rifiuti di lavorare nella nuova sede e si assenti senza giustificazione venendo quindi licenziato per giusta causa. Il lavoratore, di norma, impugna il recesso eccependo – ex art. 1460 cod. civ. -di essersi assentato in conseguenza dell’inadempimento del datore all’ordine di reintegra / ripristino.
Tale ipotesi si è verificata anche nel caso oggetto della sentenza in commento ove il lavoratore (ripristinato in servizio in conseguenza dell’illegittimità di un contratto interinale) era stato poi trasferito in quanto nell’unità produttiva originaria erano già impiegati altri dipendenti assunti dopo la cessazione del rapporto interinale. Il lavoratore si era assentato dal lavoro rifiutandosi di essere trasferito e, pertanto, era stato licenziato in tronco.
La Cassazione, con la pronuncia in epigrafe, ha premesso che l’ordine di reintegra / ripristino non esclude che il datore di lavoro, in presenza di ragioni organizzative / produttive possa trasferire il dipendente presso un’altra unità produttiva (Cass. 11927/2013; Cass. n. 23595/18) soggiungendo però che, affinché il trasferimento del lavoratore reintegrato in servizio sia legittimo, non è sufficiente che il dotare di lavoro affermi e dimostri che nella sede originaria tutte le posizioni erano occupate da altri dipendenti assunti in sostituzione del dipendente licenziato / cessato. Quindi la Cassazione ha ritenuto che il trasferimento del dipendente era illegittimo (e che quindi l’assenza del lavoratore che aveva comportato il recesso era da ritenersi giustificata) sulla base del principio per cui l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ripristinano integralmente l’originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto, l’eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato – che abbia impugnato l’atto di recesso – deve essere considerata provvisoria perché condizionata al definitivo rigetto giudiziale dell’impegnativa del licenziamento. Ne consegue che, sopravvenuto l’ordine di reintegrazione, il datore di lavoro deve in via prioritaria riammettere il lavoratore licenziato nel suo originario posto di lavoro e non può allegare l’avvenuta sostituzione come esigenza organizzativa per trasferire in altra sede di lavoro il dipendente reintegrato.