A cura di Ilaria Pitingolo
Interventi sulla disciplina dei contratti a termine e di somministrazione, ma anche prevenzione e sicurezza. Tra le principali novità del Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 103, intitolato “Misure urgenti per l’inclusione sociale el’accesso al mondo del lavoro” (c.d. Decreto Lavoro), risultano importanti modifiche al D.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro) volte ad accrescere il livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali modifiche, ancora suscettibili di revisione e adattamento a seguito della conversione in Legge, sono contenute nel Capo II del Decreto recante “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.
Vediamo allora, nel dettaglio, i principali interventi di modifica del D.lgs. 81/2008 contenuti nell’art. 14 del Decreto Lavoro. Prima fra tutti si segnala la modifica dell’art. 18 del T.U. intitolato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”. Nella sua nuova formulazione la norma prevede che datori di lavoro e dirigenti saranno chiamati a nominare un Medico Competente non solo, come fatto fino ad oggi, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi espressamente previsti dalla Legge, ma anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
In pratica, l’obbligo di nomina del Medico Competente sarebbe esteso oggi a tutti quei casi in cui, a seguito della Valutazione dei Rischi, emergano criticità che impongano la Sorveglianza stessa. Sembra dunque che il legislatore abbia voluto ulteriormente responsabilizzare il datore di lavoro rispetto alla Valutazione dei rischi e imporre una sorta di estensione dell’obbligatorietà della nomina del Medico Competente all’eventualità in cui, a seguito di un giudizio medico (svolto durante il processo di valutazione dei rischi) si renda necessaria una sorveglianza sanitaria in azienda. Probabilmente, ad essere nominato Medico Competente, sarà quello stesso sanitario che (ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 81/2008) “ha partecipato alla valutazione del rischio”.
In materia di obblighi del Medico Competente è stata poi aggiunta all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 la previsione della lettera e-bis) in base alla quale il sanitario, in occasione delle visite assuntive, deve richiedere “al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.
Da un lato, la novità interviene a positivizzare una prassi di conservazione e consultazione delle cartelle sanitarie inerenti all’intera storia lavorativa pregressa dei neo-assunti in azienda e non può che essere letta con favore in quanto tesa a garantire maggiore certezza alla tutela della salute del lavoratore. Per quanto la legge sul punto nulla dica è ragionevole attendersi che al momento della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro sarà tenuto a consegnare al lavoratore la cartella sanitaria redatta dal Medico Competente perché il dipendente in uscita possa a sua volta consegnarla al sanitario della nuova azienda in cui sarà assunto.
Dall’altro lato, si nota come la norma non condizioni l’emissione del giudizio di idoneità alla disponibilità della cartella sanitaria e così come formulata rischi, nella sua concreta attuazione, di non raggiungere il risultato sperato. Il Medico, infatti, potrà e dovrà formulare il suo giudizio di idoneità anche nel caso in cui il lavoratore non disponga della documentazione richiesta.
Sempre nell’ottica di valorizzare la continuità della sorveglianza sanitaria da intendersi quale servizio essenziale al buon andamento del sistema sicurezza in azienda, la riforma prevede poi che ogni Medico Competente impossibilitato ad esercitare il proprio ruolo a causa di gravi impedimenti sia tenuto a comunicare al datore di lavoro un sostituto a cui rivolgersi per il tempo necessario a garantire l’operatività della sorveglianza stessa. È quanto previsto dalla nuova lettera n-bis) dell’art. 25.
Il Decreto Lavoro è intervenuto, infine, anche a modificare alcuni aspetti del T.U. 81/2008 legati alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
All’art. 37, intitolato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” è previsto un nuovo obbligo aggiuntivo in capo al datore di lavoro consistente nel monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, di controllo delle attività formative e del rispetto della normativa di riferimento, sia da parte di chi eroga la formazione, sia da parte di chi la riceve.
Sempre in materia di formazione un’importante novità riguarda l’obbligo formativo “proprio” imposto a tutti quei datori di lavoro che fanno “uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7” introdotto dal nuovo comma 4-bis dell’art. 73 D.lgs 81/2008.
Oltre a garantire ed effettuare la formazione dei lavoratori sull’utilizzo di tali attrezzature e a vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge, da oggi anche il datore di lavoro deve provvedere “alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.” A dimostrazione dell’importante considerazione riservata a tale onere di formazione, il legislatore, modificando l’art. 87 del T.U., ha previsto che il datore di lavoro possa incorrere, in caso di omissione, in una sanzione penale (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione).