
A cura di Jacopo Provera
Con l’ordinanza 2967 pubblicata il 6 febbraio 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla possibilità di riconoscere come valida ed efficace una scrittura privata – volta a superare un precedente preliminare irrevocabile – che sia stata sottoscritta solo da alcune delle parti originarie.
In particolare, il caso in esame trae origine dalla sottoscrizione – nel gennaio 2007 – di un contratto preliminare di vendita tramite cui tre soci si erano congiuntamente impegnati nei confronti di un unico acquirente alla vendita del 25% del capitale sociale della società a responsabilità limitata di cui gli stessi erano soci. Detto contratto preliminare conteneva, inter alia, una clausola in base alla quale <<non era ammessa alcuna possibilità di recedere dal preliminare>> per il promissario acquirente sino alla stipula del contratto definitivo prevista per il dicembre 2007.
Orbene, nel settembre 2007, due dei tre promittenti venditori sottoscrivevano insieme al promissario acquirente una scrittura privata avente ad oggetto il recesso di quest’ultimo dal preliminare ed il rimborso rateale degli acconti da questi già versati. Nei mesi successivi il rimborso veniva interrotto e l’originario promissario acquirente procedeva a richiederne il pagamento tramite decreto ingiuntivo. La seguente opposizione da parte dei due promittenti venditori sottoscrittori dell’“accordo di recesso” non veniva correttamente incardinata (con conseguente esecutività del decreto opposto) e da ciò scaturiva un’azione per responsabilità professionale da parte dei promittenti venditori originari nei confronti dei propri legali.
Nell’ambito del giudizio per responsabilità professionale nei confronti dei legali veniva fatto valere come la mancata opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe impedito la contestazione nei confronti del promissario acquirente di una pretesa inefficacia della scrittura privata del settembre 2007 in quanto la stessa: (i) era contraria alla clausola di espressa esclusione del recesso prevista dal preliminare; e (ii) non era stata sottoscritta da tutti i promittenti venditori. La Corte d’Appello di Napoli riconosceva, tuttavia, l’efficacia della scrittura privata.
La vicenda veniva, quindi, sottoposta alla Corte di Cassazione, in particolare con riferimento all’applicabilità dell’articolo 1372 Cod. civ. in base al quale <<Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge>>. Tale articolo veniva richiamato da parte ricorrente quale fondamento della necessità che tutti i promittenti venditori aderissero alla scrittura privata affinché quest’ultima avesse efficacia.
Tuttavia, per il tramite dell’ordinanza 2967/2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riconoscendo come la sottoscrizione della scrittura privata abbia manifestato la volontà delle parti di modificare l’originaria diposizione contrattuale inserita nel preliminare che escludeva la possibilità di recesso e riconoscendo quindi della possibilità per i firmatari della scrittura privata di liberarsi reciprocamente dagli obblighi derivanti del preliminare. La Suprema Corte, infatti, ha espressamente enunciato il principio di diritto per cui <<nell’ipotesi in cui le parti di un contratto preliminare escludano convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente, e questi con successiva scrittura privata sottoscritta da due soltanto dei promittenti venditori, dichiari di recedere dal contratto prima della scadenza del temine previsto per la stipula del definitivo […] si è in presenza, ad un tempo, di una dichiarazione espressa e di una manifestazione tacita di volontà: la prima, volta a recedere dal preliminare, la seconda (prioritaria sul piano logico), funzionale alla revoca del divieto di recesso previsto nel preliminare>>.
La Suprema Corte ha, quindi, chiarito come l’originaria pattuizione ostativa del recesso possa essere successivamente modificata anche solo da alcuni degli originari contraenti. Tuttavia, tale modifica ha efficacia esclusivamente tra i sottoscrittori di tale scrittura privata di modifica. Infatti, con riferimento al promittente venditore che non ha aderito alla scrittura del settembre 2007, la Corte di Cassazione ha enunciato un secondo principio di diritto in base al quale: <<nell’ipotesi in cui le parti di un contratto preliminare escludano convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente e questi, con successiva scrittura privata sottoscritta da due soltanto dei promittenti venditori, dichiari di recedere dal contratto prima della scadenza del termine, […] la mancata partecipazione all’accorda della parte non firmataria, se da un canto, risulta ostativa al perfezionarsi dell’effetto risolutivo del contratto preliminare, non si pone, do converso, come impeditiva del recesso […] salva la patente violazione del principio di correttezza sub specie della effettività della tutela del contraente in buona fede, rispetto alla posizione del quale non è consentito alle controparti un’inammissibile venire contra factum proprium>>.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come valido ed efficace tra i firmatari l’accordo modificativo del contratto preliminare originariamente previsto quale “irrevocabile”, riconoscendo tuttavia come tale successivo accordo (sottoscritto solo tra alcune delle parti originarie) non abbia effetto nei confronti dell’originario sottoscrittore del preliminare che non abbia aderito alla successiva scrittura privata. Quest’ultimo avrebbe quindi potuto chiedere l’adempimento degli obblighi previsti dal contratto originale, eventualmente, anche tramite la richiesta di una sentenza costitutiva degli effettivi del contratto definitivo mai concluso (tale tutela del terzo promittente venditore che non ha aderito alla scrittura privata modificativa non era, tuttavia, oggetto del ricorso in esame dato che quest’ultimo verteva esclusivamente sulla validità della scrittura privata e la conseguente responsabilità professionale dei legali del promissario acquirente).