Legittimo il licenziamento del dirigente per registrazione non autorizzata di riunioni del CdA – Sent. Trib. Trento n. 172/24

Legittimo il licenziamento del dirigente per registrazione non autorizzata di riunioni del CdA – Sent. Trib. Trento n. 172/24

A cura di Filippo Salvo

È noto l’orientamento giurisprudenziale, ormai sostanzialmente uniforme, che ammette la registrazione di una conversazione all’insaputa dei colleghi, in nome del diritto di difesa del dipendente e anche a costo di sacrificare il diritto alla protezione della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni. Ciò, tuttavia, a condizione che le registrazioni siano utilizzate nell’ambito di un procedimento giudiziario e solo per tutelare o far valere un diritto.

Proprio perché questo è l’orientamento giurisprudenziale prevalente, si segnala la sentenza n. 172 del 22.10.24 con cui il Tribunale di Trento ha giudicato il licenziamento per giusta causa di un dirigente per fruizione di un periodo di ferie non autorizzato e, per quanto qui interessa, per la registrazione non autorizzata di una riunione del Consiglio di Amministrazione.

Dopo aver premesso che nel rapporto di lavoro dirigenziale il vincolo fiduciario assume massima rilevanza, il Tribunale ha esaminato le due condotte cotestate, ritenendo, all’esito, infondata quella relativa alle ferie, ma grave e idonea a giustificare il licenziamento la registrazione non autorizzata delle riunioni del CdA.

Il Tribunale ha in particolare richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui “nell’ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all’insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento intimato, a meno che, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 196/2003, la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio”, per rilevare come nel caso di specie il dirigente avesse (invece) effettuato la registrazione “per interessi non meritevoli di tutela (assai probabilmente riguardanti la personale insoddisfazione del ricorrente verso l’operato dell’amministratore delegato)”.

Posto quindi che:

  • “anche le persone giuridiche … ricevono tutela dall’ordinamento in ordine alla sfera della riservatezza”,
  • fermo restando che comunque “la registrazione effettuata dal ricorrente ha riguardato anche le persone fisiche che hanno partecipato alla riunione”,
  • e quindi che “non è condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui non sussisteva alcuna norma di legge che gli vietasse di effettuare la registrazione della riunione del CdA”,

la conclusione non poteva che essere il rigetto della domanda, atteso che “la condotta del ricorrente, consistita nella registrazione effettuata nel corso della riunione del CdA … costituisce un illecito disciplinare, che ha leso in modo irrimediabile, sia per ragioni oggettive (violazione di un diritto fondamentale qual è quello alla riservatezza), sia per ragioni soggettive (condotta ha richiesto … un intenso fattore intenzionale) e non ha consentito la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto di lavoro”.

Per concludere, si rileva come sulla decisione abbia influito anche l’essere in presenza non di una normale conversazione tra colleghi, ma di una seduta consiliare, avendo il giudice giustamente posto in evidenza che “la riservatezza delle riunioni consiliari degli enti che perseguono fini di lucro rappresenta una regola consolidata nella realtà sociale e più specificamente nel mondo delle imprese, come è stato significativamente espresso dal presidente … nel corso della riunione del consiglio di amministrazione di detta società … quando si è riferito alla <sacralità delle riunioni consiliari>”.

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