A cura di Damiana Lesce
Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 50.000,00 euro a un’azienda di abbigliamento per aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori.
Il provvedimento del 3 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Newsletter del 26 maggio 2023.
L’indagine del Garante è partita a seguito della segnalazione di un sindacato che lamentava il trattamento illecito di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza in diversi punti vendita della società.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che la società, presente in Italia con oltre 160 negozi, non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza la quale prevede che l’installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
La società aveva giustificato l’installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati.
Gli accertamenti del Garante privacy hanno evidenziato che tutti i negozi erano dotati di almeno 3 videocamere, attive 24 ore al giorno 7 giorni su 7, nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori. Nei punti vendita più grandi arrivavano fino a 27. Le immagini venivano conservate 24 ore e poi sovrascritte.
In numerosi punti vendita l’installazione dei sistemi di videosorveglianza non aveva però rispettato la normativa in materia di controllo a distanza: nella fase istruttoria è emerso che l’installazione in tutti i punti vendita è avvenuta in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro e, quindi, in violazione dell’art 4 della legge 300 del 1970.
La predetta procedura è stata ritenuta necessaria (dal Garante) pur considerando che le e telecamere, nella maggior parte dei casi, riprendevano “una zona di passaggio e non di attività lavorativa”: anche le aree nelle quali transitano o sostano i dipendenti (ingressi carrai e/o pedonali, zone di carico e/o scarico merci, etc.), qualora sottoposte a videosorveglianza, sono soggette alla piena applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Né è sufficiente, ha sottolineato il Garante, limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell’impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.
La sanzione di 50.000,00 euro è stata comminata tenuto conto del numero rilevante di dipendenti coinvolti (oltre 500), il fatto che la violazione ha riguardato diversi punti vendita e la violazione delle norme in materia di controllo a distanza (per assenza di autorizzazione o di accordo con le rappresentanze sindacali e trattamenti effettuati in violazione della autorizzazione rilasciata o dell’accordo).