Ticket licenziamento e Naspi anche per il neopadre se si dimette entro un anno dalla nascita del figlio

Ticket licenziamento e Naspi anche per il neopadre se si dimette entro un anno dalla nascita del figlio

A cura di Luca Peron

ABSTRACT: il ticket di licenziamento è dovuto anche in caso di dimissioni del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio, purchè le dimissioni intervengano entro un anno di età del figlio. Il nuovo obbligo contributivo è la diretta conseguenza delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla genitorialità) dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (c.d. decreto equilibrio), che – tra le altre cose – ha previsto il diritto del padre alla Naspi.
L’introduzione strutturale del congedo di paternità obbligatorio (pari a 10 giorni) nel corpo del D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla genitorialità), per effetto del D. Lgs. 105/2022 (c.d. decreto equilibrio), ha importanti implicazioni giuridiche indirette anche sul piano delle tutele previste in caso di licenziamento e dimissioni del padre lavoratore e dei correlati obblighi contributivi a carico del datore di lavoro.
Infatti, per effetto del rinvio contenuto nel novellato comma 2 dell’art. 55 del D. Lgs. 151/2001, al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio (stante la natura obbligatoria del congedo, la platea degli interessati riguarda tutti i padri lavoratori) trova applicazione la regola secondo cui in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (quindi fino ad un anno di vita del bambino) il padre lavoratore ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (ovverosia indennità di preavviso e Naspi) e non è altresì tenuto a dare il preavviso contrattualmente previsto.
Con la circolare n. 32/2023, l’Inps era già intervenuto a precisare che al padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio spettano le medesime tutele legali e contrattuali previste per le lavoratrici madri, e cioè l’indennità sostitutiva del preavviso nonché la Naspi.
Con il recente messaggio 1356/2023 del 16 aprile 2023, che qui specificamente si commenta, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni sugli aspetti contributivi, precisando che, per effetto del riconoscimento della Naspi, è dovuto il c.d. “ticket di licenziamento”, ovverosia il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo previdenziale pari al 41% del massimale Naspi, calcolato per ogni 12 mesi di anzianità di servizio (603,20 euro per il 2023) e fino a un massimo di 36 mesi (quindi per un importo complessivo massimo di euro 1.809,30 per il 2023). Poiché la decorrenza del nuovo obbligo contributivo coincide con l’entrata in vigore del D. Lgs. 105/2022, cioè con il 13 agosto 2022, per le cessazioni intervenute dopo il 13 agosto 2022 ma antecedentemente ala pubblicazione del messaggio Inps del 12 aprile 2023, l’Inps richiede di versare il contributo, ma (correttamente) senza aggravio di sanzioni e interessi, purché ciò avvenga entro il 16 luglio 2023.

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