A cura di Marina Olgiati
Costituisce discriminazione diretta del lavoro part time, nonché discriminazione indiretta di genere penalizzare, nell’accesso ad una progressione economica, una lavoratrice, per il fatto di avere prestato attività ad orario ridotto. In tal senso, ha deciso la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 19 febbraio 2024, n. 4313.
Il caso ha riguardato una lavoratrice a tempo parziale dell’Agenzia delle Entrate, che aveva convenuto in giudizio l’Ente, sostenendo di essere stata discriminata nella selezione interna per il passaggio ad una migliore fascia retributiva. Il criterio selettivo era costituito dall’esperienza (o anzianità) di servizio pregressa, che l’Agenzia aveva applicato attribuendo alla lavoratrice part time un punteggio ridotto in proporzione al minor numero di ore prestate rispetto ai colleghi con pari anzianità lavorativa, ma impiegati a tempo pieno. La determinazione del punteggio effettuata in tal modo aveva svantaggiato la lavoratrice rispetto ad un collega full time, che aveva perciò avuto accesso alla progressione economica; ciò non sarebbe accaduto se, viceversa, l’anzianità di servizio della stessa lavoratrice fosse stata considerata per intero, senza tenere conto della ridotta presenza oraria. La Cassazione ha avallato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto che la riduzione del punteggio attribuito per l’anzianità di servizio aveva comportato una discriminazione diretta della lavoratrice a tempo parziale, contraria a quanto disposto dal D. Lgs. n. 61/2000 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), nonché una discriminazione indiretta di genere in violazione dell’art. 25, co. 2, del D. Lgs. n. 198/2006; quale conseguenza, l’Agenzia era stata condannata al pagamento in favore della medesima lavoratrice di un importo corrispondente alle maggiori retribuzioni nel frattempo maturate.
La Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto di non condividere il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia, secondo il quale la ridotta valutazione del lavoro part time nel computo dell’anzianità di servizio, rilevante ai fini della progressione economica, sarebbe imposta dall’art. 4 del citato D. Lgs. n. 61: invero – ha osservato la Corte – la previsione per cui “il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” attiene soltanto alla retribuzione del lavoratore a tempo parziale, che, ovviamente, deve essere proporzionata a quella del lavoratore a tempo pieno.
Diverso è, invece, il caso della valutazione dell’esperienza di servizio maturata al fine del riconoscimento di una progressione economica. Infatti, se è legittimo l’obiettivo di apprezzare in misura puntuale l’esperienza di servizio, occorre però ricordare che non esiste un automatismo tra la durata di un’attività professionale e l’acquisizione di un determinato livello di conoscenza o di esperienza, in quanto l’esperienza pregressa non necessariamente è correlabile alla quantità di ore effettuate nello svolgimento di una determinata attività, potendo essere anche altri i fattori determinanti (tipo di mansioni svolte, modalità di svolgimento, casi significativi seguiti), che occorre, quindi, apprezzare in relazione al caso concreto. Spetta, in ogni caso, al datore di lavoro (qualora adotti questa scelta) dimostrare se il rapporto proporzionale tra l’esperienza riconosciuta e l’orario di lavoro svolto abbia un fondamento razionale.
Fatte queste considerazioni, nel caso giudicato la Corte ha ritenuto censurabile il criterio adottato dall’Agenzia delle Entrate per valutare il servizio pregresso della lavoratrice part time (ovvero l’attribuzione di un minor punteggio in funzione del minore numero di ore prestate rispetto ai colleghi full time), non ritenendo affatto sufficiente la sola considerazione che – a parità di anzianità lavorativa – il lavoratore full time avesse acquisito maggiore esperienza della dipendente part time per avere prestato, nel medesimo periodo lavorativo, un maggiore numero di ore di lavoro.
La Corte ha anche confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva ravvisato nella condotta dell’Agenzia delle Entrate una discriminazione indiretta di genere, ai sensi dell’art. 25, co. 2., D. Lgs. n. 198/2006, che – si ricorda – sussiste quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell’altro sesso. Nel caso, i giudici di merito avevano valorizzato un dato statistico, ovvero il fatto che i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate erano in maggioranza donne con orario di lavoro part time; da ciò discendeva che svalutare il part time ai fini delle progressioni economiche in questione significava penalizzare le donne rispetto agli uomini con riguardo ai medesimi miglioramenti economici. A sostegno della fondatezza di tale giudizio – soggiunge la Cassazione – sta la circostanza che il lavoro part time viene scelto in prevalenza dalle donne in quanto compatibile con i loro impegni in ambito familiare e assistenziale, sicché la discriminazione nella progressione economica dei part timer andrebbe a svantaggiare indirettamente proprio quelle donne che già subiscono un condizionamento nell’accesso al mondo del lavoro (sul tema, in senso conforme, cfr. Cass. 29 luglio 2021, n. 21801; Corte di Appello di Venezia 24 luglio 2023, n. 515; Corte di Appello di Genova n. 253/2018; contra, Corte di Appello di Torino n. 638/2018; Trib. Milano, 30 agosto 2021, n. 1296 ed i precedenti ivi richiamati).