Distacchi fittizi e appalti illeciti: la Corte d’appello di Roma traccia i limiti

Distacchi fittizi e appalti illeciti: la Corte d’appello di Roma traccia i limiti

Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Enrico Vella, pubblicato il 22 Settembre 2025 su NT+ Lavoro – IlSole24Ore, sul tema dell’uso strumentale del distacco o dell’appalto per eludere la normativa e le decisioni giudiziarie


l distacco dei lavoratori si conferma terreno sensibile nel diritto del lavoro, collocato tra esigenze organizzative legittime e rischio di interposizione illecita.

La recente sentenza della Corte d’appello di Roma del 9 settembre 2025, n. 2639, rappresenta un passaggio rilevante, poiché chiarisce che l’istituto non può essere impiegato come mero strumento elusivo di obblighi giudizialmente accertati. Nel caso di specie, la banca, già condannata a riconoscere un rapporto di lavoro diretto con i propri manutentori, ha tentato di mantenere lo status quo attraverso un distacco “formale” verso la stessa società appaltatrice in precedenza dichiarata illecita.

La Corte ha smontato ogni argomentazione difensiva, riaffermando che la sostanza del rapporto prevale sulle forme giuridiche utilizzate e che il distacco non può essere piegato a perpetuare pratiche già sanzionate. La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a impedire che appalto e distacco vengano utilizzati come schermi artificiosi, rafforzando la tutela sostanziale del lavoratore e l’effettività delle decisioni giudiziali.

Leggi l’articolo completo

 

Punti chiave dell’articolo:

  • Contesto fattuale: riconoscimento giudiziale di rapporto di lavoro diretto con la banca a seguito di reiterati appalti illeciti; successivo distacco dei lavoratori verso la stessa società intermediaria.
  • Condotta datoriale: formale ottemperanza alla sentenza (assunzione), seguita da condotte dilatorie (ferie forzate e distacco), con finalità elusiva.
  • Valutazione della Corte:

    • Le mansioni di manutenzione rientrano nel CCNL Credito già applicato dalla banca → argomento dell’incompatibilità dichiarato infondato;
    • La transitorietà legata alla costituzione di nuova struttura interna non può giustificare l’illecito, trattandosi di conseguenza della stessa condotta datoriale;
    • Il distacco è stato definito “meramente formale”: lavoratori sempre operanti presso i locali e nell’interesse della banca, senza reali attribuzioni di mansioni.
  • Esclusione art. 4-bis D.lgs. 276/2003: l’utilizzatore delle prestazioni è sempre stato l’istituto di credito, non la società formalmente distaccataria.
  • Principio affermato: non è consentito piegare l’istituto del distacco a finalità elusive, né utilizzare strumenti formali per perpetuare situazioni già sanzionate come interposizione illecita.

 

 

Come possiamo aiutarti?

Consultaci per qualsiasi informazione