Il Sole24Ore – Diritto24: 27/06/2019
a cura di Tommaso Targa – Trifirò & Partners Avvocati
In materia di part-time, l’art. 6 del d.lgs. 81/2015 prevede che “il rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento”. Tale norma afferma una regola già prevista dalla precedente normativa sul part-time, e fa da pendant all’art. 8 secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.
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