Licenziamento illegittimo se il datore non prova gli accomodamenti ragionevoli

Licenziamento illegittimo  se il datore non prova gli  accomodamenti ragionevoli

Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Marta Filadoro pubblicato sul portale NT+Lavoro – IlSole24Ore.


 

La recente pronuncia del Tribunale di Benevento chiarisce che, in caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il datore di lavoro non può limitarsi a verificare l’assenza di mansioni compatibili, ma deve attivarsi concretamente per adottare soluzioni organizzative che consentano la prosecuzione del rapporto.

L’obbligo di repêchage si affianca quindi a quello di predisporre “accomodamenti ragionevoli”, richiesti dai principi di correttezza, buona fede e solidarietà. Poiché il datore non aveva dimostrato l’impossibilità di adibire la dipendente a mansioni alternative né di attuare gli accomodamenti necessari, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo.

La decisione riafferma che il recesso è giustificato solo dopo aver provato di aver compiuto ogni sforzo ragionevole per evitare l’allontanamento della lavoratrice.

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