
Condividiamo l’articolo dell’Avv. Angelo Di Gioia, pubblicato su NT+ Lavoro – IlSole24Ore, che affronta il tema della tutela reintegratoria se manca la contestazione preventiva.
Il recente intervento del Tribunale del lavoro di Tivoli offre un importante richiamo alla centralità della formazione nel contratto di apprendistato e alla necessità, per le imprese, di gestire tale istituto con rigore documentale e sostanziale. La sentenza ribadisce infatti che l’apprendistato professionalizzante non può essere considerato valido quando il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare l’effettivo svolgimento delle attività formative previste, sia teoriche che pratiche, né l’esistenza di un piano formativo adeguato agli obiettivi dichiarati. L’inadempimento, quando sostanziale, comporta la nullità del contratto e la trasformazione del rapporto in ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’origine, con tutte le relative conseguenze retributive e contributive.
La decisione affronta inoltre il tema delicato della gestione dei procedimenti disciplinari, evidenziando come la mancata prova della contestazione degli addebiti – anche quando derivante da errori imputabili al datore di lavoro – renda illegittimo il licenziamento e imponga l’applicazione della tutela reintegratoria prevista per l’insussistenza del fatto materiale contestato.
Per avvocati e HR manager, il provvedimento rappresenta un ulteriore consolidamento giurisprudenziale su due fronti decisivi: la natura formativa sostanziale dell’apprendistato e l’assoluta imprescindibilità delle garanzie procedurali nella gestione disciplinare. Una doppia conferma che invita le aziende a investire in percorsi formativi reali, tracciabili e coerenti, e a presidiare con attenzione ogni fase formale del rapporto di lavoro, per evitare ricadute sanzionatorie significative.

