
di Antonio Cazzella – DB Non solo Diritto Bancario 06/02/2025
Il presente contributo affronta il tema dalla legittima fruibilità dei permessi della legge 104 /1992disciplinati all’art. 33 secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
1. La finalità della legge 104/1992 ed i permessi disciplinati dall’art. 33
La legge n. 104/1992 è finalizzata ad assicurare un adeguato sostegno sia ai disabili, sia ai familiari che, spesso, sono chiamati a prendersi cura di loro. Tra i temi affrontati dalla giurisprudenza vi è quello inerente le modalità di fruizione di alcuni benefici concessi ai familiari del lavoratore disabile e, più precisamente, quello relativo alle condizioni per fruire (legittimamente) di un permesso retribuito di tre giorni mensili per assistere il disabile in situazione di gravità, che non sia ricoverato a tempo pieno (art. 33).
Anche se il presente contributo non esaminerà il quadro di tutti i requisiti necessari per fruire di tali permessi, è tuttavia opportuno ricordare alcuni importanti interventi – successivi alla legge 104/1992 – attuati nel tempo, tra cui, ad esempio, la legge n. 76/2016 (c.d. “legge Cirinnà”) e la sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale (che hanno esteso i benefici alla parte dell’unione civile nonchè al convivente del disabile), senza dimenticare quelli, più recenti, attuati dal d.lgs. n. 105/2022 e dal d.lgs. n. 62/2024, che comunque non hanno mutato l’assetto dei principi giurisprudenziali qui illustrati.