
La visita fiscale rappresenta uno degli strumenti con cui il datore di lavoro verifica il rispetto degli obblighi del dipendente durante il periodo di malattia. Tuttavia, un verbale dell’INPS redatto in modo ambiguo non può costituire, da solo, una prova sufficiente per giustificare un licenziamento disciplinare.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22621/2026, chiarendo che, quando non è possibile stabilire con certezza se l’irreperibilità riguardi il lavoratore o l’indirizzo indicato, il datore di lavoro ha l’onere di approfondire gli accertamenti prima di adottare il provvedimento espulsivo. La decisione conferma un principio di rilievo: il potere disciplinare deve fondarsi su prove chiare e inequivocabili e non su valutazioni o annotazioni suscettibili di interpretazioni diverse.
La pronuncia offre così un importante chiarimento sui limiti del valore probatorio dei verbali del medico fiscale e sulle garanzie riconosciute ai lavoratori.
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