Licenziamento e uso improprio del badge: quando è sproporzionato

Licenziamento e uso improprio del badge: quando è sproporzionato

Licenziamento disciplinare e uso improprio del badge aziendale:  limiti  e  proporzionalità della sanzione

(Corte  di  Appello di  Napoli,  Sezione  Lavoro, Sentenza  n.  1866/2026)
A  cura  dell’Avv.  Valentina  Ruzzenenti.


 

Una lavoratrice,  addetta  alla  manutenzione  ferroviaria,  è  stata licenziata  perché  in  più  occasioni  il  suo  badge aziendale  per  la  rilevazione  delle  presenze  era stato  utilizzato  da  altri  colleghi  per  registrare  il  suo ingresso  e  uscita  dal  lavoro, anche  se  lei  era  effettivamente presente  sul  posto. La dipendente è stata accusata di  avere consentito a  due  colleghi di  farlo  al  suo  posto  in  svariate giornate nel corso del mese di  giugno del  2024.

L’azienda, datrice di lavoro, ritenendo tale condotta una violazione grave, ha disposto dapprima la sospensione della lavoratrice e quindi le ha irrogato il provvedimento di licenziamento.

Dal canto suo la dipendente ha  impugnato l provvedimento de quo, sostenendo  di essere sempre stata presente  sul  posto  di  lavoro, che l’uso  improprio  del  badge  non  aveva  causato  danni  all’azienda  né  le  aveva  procurato  vantaggi e soprattutto che, ai sensi del CCNL applicato, per condotte quali quelle in oggetto, era previsa la comminazione di sanzioni meno gravi e comunque non  il licenziamento.

In primo grado, il Tribunale ha ritenuto che la lavoratrice  avesse comunque violato  le  regole  sull’uso  personale  del  badge,  ma  che   il  licenziamento fosse sproporzionato, essendo la condotta de qua sanzionabile con una sanzione conservativa (come la multa); conseguentemente ha condannato l’azienda datrice di lavoro a corrispondere un’indennità  pari  a  20  mensilità  dell’ultima  retribuzione, ma non ha disposto la reintegrazione in servizio.

La sentenza di primo grado è stata oggetto di impugnazione da ambo le parti: all’esito, la Corte di Appello di Napoli ha  confermato  che  la  lavoratrice  aveva  commesso  una  violazione,  ma  non  così  grave  da  giustificare  il  licenziamento, in quanto tale sua condotta non  aveva  arrecato  danni  al datore di lavoro, né  vantaggi  indebiti a chicchessia; inoltre la Corte ha sottolineato che  la contrattazione collettiva prevedeva espressamente, per casi come quello in oggetto, l’applicazione di una sanzione  conservativa.

Pertanto ha concluso per il rigetto di entrambi gli appelli proposti, stabilendo che il  licenziamento  era  illegittimo  perché  sproporzionato  rispetto  alla  condotta,  ma  confermando la condanna, in capo al datore di lavoro, del  solo risarcimento economico.

Nella propria motivazione, la Corte di Appello ha richiamato (ed applicato) i principi espressi dalla  Corte  Costituzionale,  in  particolare  nella sentenza  n. 129/2024, avente ad oggetto l’interpretazione  dell’art.  3,  comma  2,  del  D.Lgs.  23/2015  (Jobs  Act)  in  materia  di  licenziamento  disciplinare.

In particolare, nella pronuncia in oggetto, la Corte Costituzionale  aveva stabilito  che  il  principio  di  proporzionalità  tra  la  condotta  contestata  e  la  sanzione  disciplinare  deve  essere  sempre  rispettato; dal che ò ne consegue che il licenziamento  può  essere  considerato  legittimo  solo  se  la  condotta  è  di  gravità  tale  da  giustificare  la  massima  sanzione  espulsiva.

Inoltre, sempre secondo la Corte Costituzionale,  se  la  condotta  contestata  al  lavoratore  coincide  con  una  specifica inadempienza  prevista  dalla  contrattazione  collettiva  come  meritevole  solo  di  una  sanzione  conservativa,  il  licenziamento  è  in  radice  ingiustificato.

In  questi  casi,  il  fatto  contestato  è  equiparato  all’”insussistenza  del  fatto  materiale”  e  si  applica  la  tutela  reintegratoria  attenuata  (cioè  la  reintegra  nel  posto  di  lavoro  con  indennità  ridotta).

  1. Se invece  la  condotta  rientra  in  una  clausola  generale  o  elastica  della  contrattazione  collettiva,  il  giudice  può  valutare  la  proporzionalità  e,  se  ritiene  il  licenziamento  sproporzionato,  applicare  la  sola  tutela  indennitaria  (cioè  il  risarcimento economico  senza  reintegra).

Nel caso esaminato,  la  Corte  di  Appello  ha  ritenuto che  la  condotta  della  lavoratrice  (uso  improprio  del  badge,  ma  senza  danno  o  vantaggio  indebito)  rientrasse  tra  le  ipotesi  di  negligenza  sanzionate  dal  CCNL  con  sanzione  conservativa,  ma  espresse  tramite  clausole  generali  ed  elastiche.

Per  questo  motivo, secondo l’interpretazione  della  Corte Costituzionale (richiamata dalla Corte di Appello di Napoli), nel caso di specie non  si poteva applicare  la condanna alla reintegrazione in servizio  ma  solo al pagamento di un’’indennità  economica.

In conclusione, con la pronuncia in commento, la  Corte  di  Appello  ha  applicato  i  principi  della  Corte  Costituzionale  secondo  cui  la  tutela  reintegratoria  attenuata  si  applica   se  la  condotta  è  specificamente  e  nominativamente  prevista  dal  contratto  collettivo  come  punibile  solo  con sanzione conservativa.

Se invece  la  previsione  è  generica,  si  applica solo  la  tutela  indennitaria.

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