A cura dell’avv. Mariapaola Rovetta
L’8 febbraio 2022 è una data che entrerà a far parte della storia della nostra Costituzione. Il Parlamento, infatti, sulla base delle norme che prevedono la possibilità di una revisione costituzionale, senza necessità di ricorrere al referendum, ha inserito tra i diritti costituzionalmente garantiti la tutela dell’ambiente e degli animali, in linea con la Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Più nello specifico, sono stai modificati gli artt. 9 e 41 della Carta Costituzionale. Al primo, che prevede La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, è stato aggiunto: la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
All’articolo 41, invece, che prevede, come è noto, che l’iniziativa economica è libera, con il limite che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, è stato aggiunto che non può essere recato danno anche alla salute e all’ambiente.
Ora dunque parlare di rispetto dell’ambiente e della biodiversità dell’ecosistema non è più solo un concetto etico, ma un diritto costituzionalmente garantito.
Ciò che rileva di più dal punto di vista innovativo, innanzitutto, è il riferimento alle generazioni future e agli animali.
Quanto poi ai nuovi limiti introdotti all’iniziativa economica privata, riguardanti appunto la non contrarietà ai criteri alla base della tutela della salute e dell’ambiente, ciò che rileva è sia il fatto che, nella disposizione di cui all’art. 41 modificata, precedono quelli già esistenti relativi alla sicurezza, libertà e dignità umana, sia il fatto che l’interesse alla tutela dell’ambiente viene collocato a pari livello rispetto all’utilità sociale.
Ciò a sottolineare ancora una volta come la tutela dell’ambiente sia un valore primario che non può più essere trascurato.
E da qui numerose saranno le ripercussioni sotto l’aspetto giuridico con riferimento ad esempio anche la costituzione delle società di benefit e soprattutto alle aziende dove gli animali sono necessari in termini produttivi.
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