Arricchimento senza causa

Arricchimento senza causa

a cura di Bonaventura Minutolo

“Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c. la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, sulla legge, ovvero sulle clausole generali, si riveli carente ab origine, viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione, decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dalla illeceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico„.
La decisione ha interessato le più accreditate riviste giuridiche (Giurisprudenza Italiana – giugno 2024 pag. 1332 ss; Responsabilità e Previdenza – febbraio 2024 pag. 76 ss), ma v’è ancora qualche aspetto non chiarito.
Al riguardo – opportunamente – il primo commento (Giurisprudenza Italiana), menziona il contenuto della Relazione al codice civile, nella quale si giustifica il requisito della sussidiarietà sostenendo che “là dove si possa eliminare una situazione anomala con l’applicazione di una norma particolare, il ricorso dell’azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio altrimenti evitabile„.
“Va, pertanto, tenuto fermo il principio per cui resta precluso l’esercizio dell’azione di arricchimento ove l’azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all’impoverito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza„.
Nella nota si legge ancora che: “La regola della sussidiarietà impone di affermare che se l’impoverito dispone di altre difese, l’azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto, nel caso di prescrizione„.
Il punto che – a nostro avviso – va meglio chiarito è se l’impossibilità di utilizzo dello strumento contrattuale e, simili, dipenda dalla situazione di fatto che non consente – nell’immediato – l’esercizio dell’azione principale.
In un nostro contenzioso – invero – si è prospettato un consumo di energia elettrica dell’impianto centralizzato del condizionamento d’aria, in riguardo ad un certo periodo storico, che diede luogo ad una errata attribuzione delle spese ai condomini, mentre il richiesto controllo del contatore aveva certificato il suo regolare funzionamento, sicché gli interessati -, pur in presenza dei consumi inconsueti, non ebbero titolo per impugnare le varie delibere e – quindi – gli importi loro richiesti per tali consumi.
Solo a distanza di alcuni anni si scoprì – accidentalmente – che la misura dei consumi veniva alterata da un parzializzatore che un condomino aveva applicato al tubo di ingresso dei suoi locali (negozio).
La verifica seguita dai tecnici specializzati portò alla installazione di un contatore centralizzato per tali consumi, che accertò il reale consumo del negozio, corrispondente a quello del periodo precedente la rilevata anomalia. La consulenza tecnica disposta nel successivo contenzioso determinò l’abituale consumo dei condomini nel periodo antecedente la modifica apportata dal negozio – applicando il parzializzatore – e quello successivo alla sua eliminazione ed installazione del contatore centralizzato.
A seguito di siffatta verifica dei consumi abituali, i giudici disposero il pagamento dell’indennizzo a carico del proprietario del negozio nei confronti dei condomini impoveriti!!!
Come si ha modo di vedere siamo in presenza di una situazione di fatto che non aveva consentito – nei termini decadenziali- la contestazione (impugnativa) delle delibere condominiali attinenti le spese del condizionamento d’aria.
A nostro parere, la ratio dell’azione di arricchimento – in linea con l’intenzione del legislatore – intende fornire una tutela – in concreto -, non ancorata, esclusivamente, ai titoli relativi alla azione principale, quando – circostanze di fatto – neutralizzano l’operatività dei titoli, per l’esercizio della prima.

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