![Autotrasporto in Europa: conducenti e distacco](https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2022/10/trifiro_ritratti_articoli_barbara_fumai_1037.jpg)
A cura di Barbara Fumai
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il 15 luglio 2020 la Direttiva (UE) 2020/1057, che stabilisce nuove norme sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. La Direttiva è stata adottata nell’ambito del c.d. “pacchetto mobilità”, che ha visto anche l’emanazione di tre Regolamenti (n. 2020/1054; n. 2020/1055 e n. 2020/1056).
La Direttiva, per la parte qui in commento, è volta a regolamentare il rapporto di lavoro dei conducenti in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita l’impresa del datore di lavoro e mira, tra l’altro, a contrastare il fenomeno delle c.d. società di comodo (Letter box Companies), costituite per organizzare attività di trasporto in uno Stato membro (Stato ospitante), diverso dallo Stato in cui ha sede la predetta società, al fine di beneficiare di una normativa in materia di lavoro e previdenza meno onerosa di quella dello Stato membro dove l’attività viene effettivamente svolta.
Le Istituzioni europee, prevedendo in determinati casi l’applicazione della normativa del distacco transnazionale, hanno inteso tutelare sia il lavoratore, garantendo migliori condizioni di lavoro, che le imprese stabilite nello Stato ospitante, assicurando condizioni commerciali e concorrenziali eque. Nelle situazioni di distacco, sono riconosciute ai conducenti le condizioni di lavoro previste nello Stato ospitante dalla Direttiva 96/71/CE, tra cui un’equa retribuzione, periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; sicurezza, salute e igiene sul lavoro; parità di trattamento fra uomo e donna e molte altre, ferme (per ora) le differenze fra i regimi previdenziali dei Paesi membri. Le principali ipotesi in cui è applicabile la disciplina sul distacco sono quelle dei c.d. trasporti di cabotaggio o delle c.d. operazione di cross-trade, ipotesi per le quali sussiste un particolare tipo di legame con il Paese ospitante. Un esempio per comprendere meglio il contesto di riferimento.
E’ una operazione di cabotaggio quella dove un conducente, che lavora per un’impresa stabilita, ad esempio, in Portogallo (PT), nell’ambito di un trasporto tra Lisbona ad Amburgo (che è un trasporto bilaterale), una volta giunto in Germania, scarichi le merci ad Amburgo e ricarichi l’autocarro per effettuare un trasporto da Amburgo a Monaco di Baviera. In questo caso, per il periodo in cui il conducente ha viaggiato tra le due città tedesche, sarà considerato “distaccato” in Germania e sarà assoggettato alla normativa tedesca, poiché l’impresa ha svolto un servizio carico e scarico all’interno di un Paese membro (la Germania). Lo stesso si sarebbe verificato se, invece che all’interno dello stesso territorio nazionale (in questo caso la Germania, tra Amburgo e Monaco), l’attività di carico e scarico (ulteriore all’operazione di trasporto bilaterale tra Portogallo e Germania) fosse avvenuta in un diverso Stato membro, come ad esempio la Francia, tra Amburgo e Parigi (c.d. operazione di cross-trade). La normativa del distacco non si applica, invece, oltre che nelle operazioni di trasporto bilaterale sopra citate, nei casi di trasporto internazionale c.d. in transito (cioè senza operazioni di carico e scarico negli Stati attraversati) e in alcune altre operazioni specificatamente esentate ai sensi della Direttiva. L’Italia ha recepito la Direttiva 2020/1057 con l’adozione del Decreto Legislativo n. 27 del 23 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 marzo 2023, che prevede – tra l’altro – una dettagliata procedura per la comunicazione del distacco e uno specifico quadro sanzionatorio.
Per i conducenti inviati in Italia, infatti, l’impresa deve inoltrare la dichiarazione di distacco, redatta nella forma prevista, attraverso il sistema di interfaccia pubblico collegato all’IMI (Sistema di Informazione Mercato Interno). La violazione di tale obbligo amministrativo è soggetto ad una sanzione che va da 2.500,00 a 10.000,00 euro. È necessario che il trasportatore metta a disposizione del conducente la dichiarazione di distacco inviata all’IMI, assieme a tutti i documenti relativi alle operazioni di trasporto effettuate in Italia e alle registrazioni del cronotachigrafo, per risalire ai diversi Stati membri in cui si è svolta l’attività di trasporto e, ancora, che i conducenti conservino detta documentazione da esibire in caso di controllo. Il mancato adempimento di questi obblighi comporta una sanzione amministrativa di importo variabile e, in determinati casi, il fermo amministrativo del veicolo fino a 30 giorni.
Procedura e sanzioni sono certamente necessarie per una corretta applicazione della disciplina sul distacco, ma solo con l’operatività della Direttiva in Italia si potrà valutare l’impatto di questi obblighi amministrativi – così come della mancanza di una disciplina giuslavoristica e previdenziale uniforme per il personale viaggiante – sul rispetto di una normativa che ha per obiettivo l’auspicabile raggiungimento di un dinamico equilibrio tra il perseguimento delle migliori condizioni di lavoro dei conducenti e il rispetto del principio di libera concorrenza e di libera circolazione delle merci.