
A cura di Marta Filadoro
Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità del ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore avverso alcuni dei vari ex datori di lavoro dello stesso, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno iure hereditatis subìto dal de cuius per la patologia tumorale che lo ha condotto al decesso. L’atto è stato ritenuto nullo a fronte della carente esposizione degli elementi di fatto e di diritto a base delle pretese azionate. Il Giudice ha, anzitutto, rilevato che la parte ricorrente non avesse “neppure dedotto la qualifica di eredi dei ricorrenti rispetto al sig..omissis.., bensì solo il loro rapporto familiare con lo stesso, da cui non poteva in automatico ricavarsi la titolarità di diritti in quanto eredi, ma eventualmente la qualifica di chiamati all’eredità”. È stato inoltre, tra l’altro, evidenziato, in relazione alla domanda azionata verso una delle parti resistenti, che non era “neppure allegato in modo chiaro a che titolo essa sia stata citata in causa” e che non era “dedotto in prova quale sarebbe stato il comportamento colposo addebitabile alle danti causa”; ancora, in relazione alle domande svolte verso altro ex datore, è stato evidenziato che “le carenze sono tali da non consentire un’adeguata verifica giudiziale: è allegata la responsabilità della società ex artt. 2050 e 2051 c.c. ma nulla è dedotto circa il ruolo di ..omissis…nell’espletamento dell’attività di costruzione della centrale …, nella quale ha lavorato il ..omissis.., se non la sua qualità di titolare della centrale e dunque committente, il che esclude la responsabilità ex art. 2050 c.c. e non è comunque elemento sufficiente per l’operare della responsabilità derivante dalle norme indicate”.
Risulta di particolare interesse l’accertamento della mancata allegazione della titolarità del diritto quale eredi (la cui carenza costituisce, invero, elemento costitutivo della domanda). In effetti, costituisce principio pacifico – sino ad ora però affermato con maggiore frequenza nelle ipotesi in cui è parte attrice ad agire contro un erede, dovendo dimostrarne la qualifica – quello secondo il quale, al fine di far valere in giudizio un diritto connesso a una fattispecie successoria, occorre fornire al giudice la precisa dimostrazione documentale dei rapporti intercorrenti con l’eredità.
Di rilievo è anche l’assunto secondo cui l’aver dedotto il ruolo di titolare della centrale e dunque di committente esclude la responsabilità ex art. 2050 c.c.