Il licenziamento sproporzionato non è automaticamente ritorsivo e, quindi, nullo

Il licenziamento sproporzionato non è automaticamente ritorsivo e, quindi, nullo

A cura di Giuseppe Sacco

Con la recente sentenza n. 741 del 9 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che, allorquando gli addebiti oggetto di contestazione disciplinare posti alla base del provvedimento espulsivo non integrino la giusta causa ex art. 2119 cod. civ. e la sanzione risulti sproporzionata, non è automaticamente configurabile anche la natura ritorsiva del licenziamento.
La vicenda di che trattasi trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che, adito il Tribunale, vedeva respingersi il ricorso, con conseguente affermazione della legittimità della sanzione espulsiva. Nel successivo giudizio di opposizione, il Tribunale dichiarava, invece, illegittimo il licenziamento per difetto di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata e applicava la tutela prevista dall’art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori.
La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo principale del lavoratore, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava la nullità del licenziamento, con conseguente reintegrazione in servizio del lavoratore e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, commisurato all’ ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all’ effettiva reintegra. La Corte territoriale, premesso il difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva (già rilevato dal giudice dell’opposizione), ha ritenuto che la mera sussistenza del fatto addebitato non consentisse di escludere che vi fosse, alla base del recesso, un motivo determinante il licenziamento costituito dall’intento ritorsivo. Del resto, secondo i giudici di appello, diversamente opinando, basterebbe verificare la sussistenza di qualsiasi fatto, seppure di minimo rilievo disciplinare, per consentire al datore di licenziare il dipendente senza che l’intento di rappresaglia rilevi.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dal datore di lavoro, ha affermato che, nel caso in cui il licenziamento venga intimato a fronte di un inadempimento del lavoratore avente rilevanza disciplinare, l’eventuale sproporzione del provvedimento espulsivo non può determinare, in automatico, anche la sua nullità.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte, perché il licenziamento sia nullo perché ritorsivo, è necessario che il lavoratore dimostri che il motivo illecito costituisca il fattore unico e determinante e che la ragione addotta dal datore di lavoro sia meramente formale o apparente, cosicchè a fronte di un fatto insussistente o di modestissima rilevanza disciplinare, lo stesso degradi a un mero pretesto per l’intimazione del licenziamento.
In conclusione, la Cassazione ha correttamente concluso affermando che il licenziamento illegittimo non è sempre connotato da illiceità, cosicchè il giudizio sul difetto dì proporzionalità non può automaticamente trasmodare nell’affermazione della nullità del recesso datoriale.

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