Inps – tutele donne vittime di violenza

Inps – tutele donne vittime di violenza

a cura di Marina Tona

L’INPS ha comunicato che è online, dall’8 agosto scorso, la guida per le donne vittime di violenza.
La guida, reperibile nella sezione del sito dell’Istituto dedicata alle guide interattive (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/inpscomunica/Guida_per_donne_vittime_di_violenza.pdf), contiene tutte le informazioni sui servizi e sulle prestazioni INPS per le donne vittime di stalking, violenza o abusi e, come specificato nelle premesse, si rivolge a tutte le donne, inserite o meno nel mercato del lavoro, sposate o libere, con figli o senza che abbiano o meno denunciato questi atti al numero verde 1522 per essere poste sotto la tutela dei Centri antiviolenza.
Per facilitare l’avvio del percorso di protezioni per le donne vittime di violenza la guida ricorda che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, possono avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni come disciplinata dall’art. 24, D. lgs. n. 80/2015 .
L’astensione, in modalità giornaliera o oraria, può essere richieste dalle lavoratrici appartenenti alle seguenti categorie:
lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato;
apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti, con un rapporto di lavoro in coso all’inizio del congedo;
lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
lavoratrici autonome;
lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS .
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. Per le iscritte alla gestione separata dell’INPS è riconosciuto invece solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione.
La domanda di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza può essere presentata online all’INPS dalle donne lavoratrici inserite nei percorsi di protezione.
Ulteriori forme di tutela e garanzia sono previste inoltre dai CCNL di settore.
Il CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18 luglio 2022, ad esempio, prevede, all’art. 49, che alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, saranno riconosciute, tra le altre, previa richiesta al datore di lavoro, le seguenti misure: diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di sei mesi; diritto a fruire di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita entro il limite temporale massimo di 24 mesi; individuazione temporanea di una diversa sede di lavoro, ove possibile, per garantire la tutela della incolumità e il sereno svolgimento della prestazione; l’anticipazione delle quote di TFR maturato; l’accesso al part time in via temporanea, come già previsto dall’art. 24, co. 5, D. lgs. n. 80/2015 e agevolazioni nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità di lavoro agile o del telelavoro.
Il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (“TDS”) e il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (“DMO”), recentemente rinnovati, prevedono a loro volta, rispettivamente all’art. 16bis e all’art. 15bis, la proroga del congedo retribuito, a richiesta della lavoratrice, per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione corrente; il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale, sempre come già previsto dall’art. 24, co. 5, D. lgs. n. 80/2015 e, a richiesta della lavoratrice, la successiva trasformazione a tempo pieno; la possibilità per la lavoratrice di presentare domanda di trasferimento presso altra sede lavorativa, anche in un diverso comune; la possibilità di richiedere al termine del percorso di protezione di essere esonerata dal turni disagiati per un periodo di un anno.

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