Ispezioni sul lavoro – Diffida amministrativa

A cura di Marina Tona e Francesco Chiarelli

Il 2 agosto scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 12 luglio 2024 n. 103 in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
Le disposizioni del decreto – che, peraltro, necessita per la sua piena attuazione di una serie di adempimenti integrativi – si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni (per tali si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ecc.), con esclusione dei controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.
In particolare, l’art. 6 del Decreto prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro”, nel caso in cui l’organo di controllo incaricato accerti “per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate”.
L’istituto della diffida amministrativa disciplinato dal decreto in esame “non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, l’organo di controllo procede alla contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.
L’articolo in esame prevede poi all’ultimo comma che “In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa”.
Con nota n. 1357 del 31 luglio 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alle Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e agli Ispettorati territoriali del lavoro le prime indicazioni operative nell’imminenza dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 103/2024.
L’INL ha così precisato che la diffida amministrativa di cui al decreto in esame è “atto diverso dalla diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 e prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento” e:
– trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, come tale soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981;
– la sanzione amministrativa non deve prevedere, nel massimo, un importo superiore ad euro 5.000 da intendersi come limite in astratto previsto dalla disposizione sanzionatoria e non come sanzione irrogata in concreto, con la conseguenza che esula dalla applicazione della diffida amministrativa, a titolo esemplificativo, la maxi sanzione per lavoro “nero” nonché tutte le sanzioni proporzionali che non hanno un limite massimo;
– la violazione sanabile deve essere stata accertata per la prima volta nell’arco di un quinquennio per cui, laddove il personale ispettivo accerti che nei cinque anni antecedenti all’accesso ispettivo sia stata commessa la medesima o un’altra violazione in materia di lavoro e legislazione sociale soggetta a diffida, la diffida amministrativa non sarà applicabile rispetto alla violazione da ultimo accertata;
– la violazione deve essere materialmente sanabile, sono pertanto da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come ad esempio avviene in caso di violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
L’Ispettorato, nel riservarsi di inoltrare una lista delle violazioni più ricorrenti che, sussistendo le altre condizioni indicate dal legislatore, sono da ritenersi soggette alla procedura di diffida, ha comunque già precisato che la diffida amministrativa non si applica
– a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, precisando che tale formulazione non va intesa in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è peraltro previsto un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale;
– la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non deve essere espressione dell’adempimento a “vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale”, in relazione ai quali lo stesso decreto non trova applicazione (v. art. 1). La diffida amministrativa non sarà, quindi, applicabile, ad esempio, in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 152/1997, come, peraltro, modificato dal D. Lgs. n. 104/2022 e attuativo della direttiva (UE) 2019/1152.
Una volta accertata la sussistenza delle condizioni sopra indicate e, quindi, l’applicabilità dello strumento disciplinato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 103/2024, il personale ispettivo, in base alle indicazioni operative fornite dall’INL, dovrà diffidare l’interessato “a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida”.
In caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio; in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l’illecito entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. n. 689/1981.
L’Ispettorato nella nota ha precisato che, in relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili, valgono le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui “il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.

Come possiamo aiutarti?

Consultaci per qualsiasi informazione