
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Antonio Cazzella, pubblicato su DirittoBancario.it, sull tema della corretta valutazione della responsabilità del datore nel caso di infortunio sul lavoro che tenga conto di possibili distorsioni del processo cognitivo che possano influenzarne il giudizio.
1. Premessa
La psicologia entra spesso in contatto con il mondo del diritto, anche se, di rado, è possibile accertare con quali modalità.
L’ambito in cui ciò avviene più frequentemente è quello del diritto penale, in quanto, tra l’altro, le dinamiche psicologiche assumono rilievo non solo ai fini della decisione di un caso (si pensi, ad esempio, al tema della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del reato), ma, ancor prima della decisione, rilevano per stabilire una linea difensiva efficace e risolutiva.
E’ peraltro innegabile, prescindendo dall’ambito penale, che la decisione possa essere influenzata da fattori psicologici più o meno percettibili all’esterno (tra cui l’intuizione, le emozioni e, più in generale, i processi cognitivi); è inoltre evidente che tali fattori non siano suscettibili di una catalogazione o, comunque, di essere inseriti in una scala di efficienza causale.
Ad esempio, secondo quanto rilevato da studi di psicologia giudiziaria risalenti nel tempo, è possibile che, nel pervenire ad una decisione, assuma prevalenza il pensiero intuitivo rispetto a quello analitico (sicchè, in tal caso, la motivazione di un provvedimento consisterebbe nella razionalizzazione a posteriori di un atto di intuizione).
In ogni caso, la decisione sarà comunque l’esito di un processo logico, che deve essere preservato da critiche pretestuose: infatti, muovendo dal presupposto del libero convincimento del giudice (declinato dall’art. 116 c.p.c., in materia di valutazione delle prove, come “prudente apprezzamento”), è stato espressamente affermato che egli possa scegliere le prove ritenute più idonee a sorreggere la motivazione della decisione, senza essere tenuto a confutare tutte le deduzioni difensive (tra le ultime, Cass. 17 novembre 2025, n. 30244; ancora più recentemente, con specifico riferimento alla prova testimoniale, Cass. 12 dicembre 2025, n. 32417).
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