La nozione di accidentalità dell’evento dell’assicurazione della responsabilità civile registra un’ulteriore rivisitazione del Supremo Collegio

La nozione di accidentalità dell’evento dell’assicurazione della responsabilità civile registra un’ulteriore rivisitazione del Supremo Collegio

A cura di Bonaventura Minutolo

Cass. Ord. 29.7.2022 n. 23762

Secondo le sentenze: Cass 26.7.2019 n. 20305; 11.8.2017 n. 20070; 26.2.2013 n. 4799 l’accidentalità dell’evento dannoso coincide con l’involontarietà dello stesso, sicché veniva in risalto l’oggettività della condotta rispetto al profilo soggettivo del dolo (non assicurabile)
Per contro, le sentenze dello stesso Supremo Collegio del 4.2.1992 n. 1214 ed altre ritenevano che: “in materia di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il rischio assicurato fosse limitato ai fatti accidentali, un evento sarebbe tale (accidentale) solo ove pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervenivano circostanze estranee all’attività dell’agente realizzando l’astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo”.
L’accidentalità dunque, secondo questo orientamento, si verificherebbe naturalmente in dipendenza della sola attività dell’agente e delle stesse modalità con cui essa è stata preordinata ed eseguita.
Per meglio rendere il concetto e, quindi cogliere l’elemento caratterizzante l’accidentalità, richiamiamo un nostro contenzioso del 2020/2021, nel quale si discuteva se: “l’ammaloramento di una partita di sangue per trasfusioni, proveniente dagli Stati Uniti, depositata, all’arrivo, presso il magazzino di uno scalo portuale, dovuto alla insufficienza degli impianti di refrigerazione dello stesso (magazzino) potesse rientrare nella copertura assicurativa che – appunto – faceva riferimento al fatto, accidentale.
L’accidentalità dell’evento, riconosciuta dal Tribunale, veniva negata dalla Corte d’Appello, seguendo l’orientamento della Cassazione, secondo cui l’evento colposo non sarebbe compreso nel fatto accidentale.
La sentenza in esame supera la posizione dottrinale ed in parte giurisprudenziale, secondo cui “Se per fatto accidentale si intende un danno commesso dall’assicurato e dovuto a colpa, l’obbligazione dello assicuratore sussisterebbe perché altrimenti il contratto sarebbe nullo per mancanza di colpa (infatti a fronte dell’obbligo di pagare il premio non vi sarebbe alcuna obbligazione dello assicuratore, donde la carenza di causa della polizza)”. Invero la Cassazione ora ritiene che per “accidentalità” debba intendersi un danno commesso dall’assicurato dovuto a colpa, perché “l’aggettivo accidentale, secondo il più autorevole dizionario etimologico della lingua italiana, vuol dire dovuto al caso, casuale, fortuito, contingente, secondario, accessorio, Dunque «fatto accidentale non è per la lingua italiana che sinonimo di fatto fortuito.
Questa interpretazione della clausola in questione porta alla ineludibile conseguenza che se, dal fatto accidentale si escludono i fatti colposi il contratto sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1895 c.c., (perchè da essi non potrebbe sorgere responsabilità), oltre al rilievo che, dal lato interpretativo, soccorre il disposto dell’art. 1367 c.c., secondo cui l’interprete deve privilegiare una lettura della clausola che salvaguardi il contratto, sicchè l’espressione “fatto accidentale” alla luce della predetta norma e, aggiungiamo noi, anche dell’art. 1375 c.c. dovrebbe essere letto come fatto naturale agevolato dalla colpa dell’assicurato.
In definitiva tra le due tesi interpretative, questa ultima sembra essere la più in linea con la natura dell’assicurazione della responsabilità civile, considerato che questa non può riguardare fatti meramente accidentali, dovuti cioè al fortuito o forza maggiore, perché da essi non può sorgere responsabilità per l’assicurato, sicché, nell’ottica di tutela del soggetto diverso da colui che ha predisposto il modulo contrattuale, prevarrebbe comunque l’interpretazione più favorevole all’assicurato.

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