
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Orazio Marano.
Costituisce giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex legen. 104 del 1992 in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, così come la fruizione di permessi sindacali per soddisfare esigenze personali, in quanto strumenti previsti dall’ordinamento per la garanzia del diritto alla cura del familiare affetto da disabilità e all’esercizio delle attività sindacali (Tribunale Catania n. 4631 del 29 dicembre 2025).
La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale etneo riguardava il recesso per giusta causa da un rapporto di lavoro con un operatore socio-sanitario, licenziato all’esito delle risultanze di un’attività investigativa che aveva accertato l’utilizzo – da parte del dipendente – di permessi ex lege n. 104 del 1992 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile in quattro giornate lavorative, nonché l’arbitraria fruizione di un permesso sindacale nel corso di una giornata di lavoro.
Il licenziamento veniva dichiarato legittimo, in quanto (contrariamente a quanto asserito in ricorso dal lavoratore): 1) per orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (tra le tante, da ultimo, Cass. n. 30821 del 24 novembre 2025), è lecito il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992; 2) i fatti che avevano determinato il recesso, dettagliatamente contestati all’ex dipendente, sono poi stati confermati dai testimoni escussi; 3) la sanzione espulsiva è proporzionata alle condotte di cui il lavoratore si era reso autore, stante la gravità delle stesse confermata dalla contrattazione collettiva di settore, che tra le “Norme comportamentali disciplinari” prevede il licenziamento per giusta causa nel caso di “utilizzo permessi ex L. 104/92 o del congedo straordinario per assistenza a familiari disabili in modo difforme dalla legge”.
A tale ultimo proposito, nel motivare la pronunzia in commento, il Tribunale ha evidenziato che l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore – pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita – deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione. Per contro, il ricorrente, nelle quattro giornate contestate, aveva utilizzato i permessi per finalità estranee alla cura del figlio, dedicando alla medesima esigenza di accudimento uno spazio irrisorio (in una sola giornata) o, addirittura, svolgendo attività del tutto incompatibili con la stessa esigenza di accudimento (nelle altre tre giornate).
Da qui la gravità delle condotte del lavoratore (anche in considerazione dell’indebito utilizzo di un permesso sindacale in altra giornata lavorativa) e, quindi, l’intollerabilità del comportamento di quest’ultimo che, nella vigenza dei permessi, si era dedicato ad attività del tutto sganciate dalle ragioni che gli avevano consentito di ottenere il permesso stesso, ledendo così irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
