
Commento alla sentenza n. 462/2025 del Tribunale di Padova a cura dell’Avv. Luca D’Arco – Trifirò&Partners Avvocati
Nelle scorse settimane è stata largamente diffusa con toni trionfalistici la notizia da parte di tutti i media generalisti e non, di una decisione di merito peraltro risalente a quasi un anno fa (quella del Tribunale di Padova dell’8/5/2025, n. 462/2025) che avrebbe “finalmente riconosciuto la copertura dell’INAIL anche nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore in smart-working”.
In realtà si è trattato di un esempio di “clickbait” dove il contenuto della notizia è differente dal titolo e richiede un approfondimento più specifico. Difatti, la pronuncia del Tribunale di Padova afferma ben altri principi rispetto a quelli riportati dai media e soprattutto la copertura INAIL per i lavoratori che operano in smart-working era ed è già da anni prevista dalla legge.
Prima di esaminare il caso deciso dal Tribunale di Padova, si ricorda che lo smartworking (altresì denominato lavoro agile) è una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, introdotta al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro che consente al lavoratore di rendere la propria prestazione anche all’esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario ma comunque entro i soli limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e con l’utilizzo di strumenti tecnologici.
Lo smart working è disciplinato dalla L.n. 81 del 22/5/2017 (come modificato dalla L.n. 122 del 4/8/2022 che ha convertito il DL n. 73 del 21/6/2022) che, per quanto ci interessa relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro e copertura assistenziale, impone al datore di lavoro (all’art. 22) di “garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, consegnandogli apposita informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”, ribadendo il corrispettivo obbligo del lavoratore (già previsto dal TU sulla Sicurezza)“a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Ciò che però interessa maggiormente è il successivo art. 23 che stabilisce espressamente al comma 2 che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.”.
Ulteriore conferma della copertura assicurativa da parte dell’INAIL si rinviene nel successivo comma 3 che nel riconoscere la tutela contro gli infortuni anche nel caso del c.d. “infortunio in itinere”, la estende anche “quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.
Proprio sulla tutela assicurativa nel caso di smart-working, lo stesso INAIL con la circolare n. 48 del 2/11/2017 ha precisato i lavoratori “agili” devono essere assicurati all’Inail specie se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dalla legge (fra le quali rientra ad esempio anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio, quali mezzi telematici, computer, videoterminali, etc).
Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso, sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
L’INAIL con la predetta Circolare chiarisce che il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Una volta quindi ricondotti al campo di applicazione della tutela INAIL, i lavoratori in smart-working sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del c.d. “rischio elettivo” (che si verifica laddove il lavoratore compia una scelta arbitraria, volontaria e abnorme, estranea alle finalità lavorative, creando con ciò una situazione di pericolo personale).
Una volta chiarito il corretto contesto normativo e che dunque il lavoratore in smart working che si infortuna nell’esecuzione della propria prestazione è “coperto” dall’’INAIL, esaminiamo meglio la decisione del Tribunale di Padova in commento.
Una lavoratrice durante una riunione da remoto presso la propria abitazione, nel raccogliere dei fogli caduti inciampava procurandosi una doppia frattura alla caviglia.
L’INAIL dapprima riconosceva la natura lavorativa dell’infortunio salvo poi riqualificare successivamente l’episodio come incidente domestico e dunque estraneo alla copertura assicurativa (ed alle relative spese mediche ed all’indennizzo per il danno subito).
La lavoratrice sosteneva delle spese mediche private per far quantificare i postumi del danno in prospettiva dell’azione giudiziaria che avrebbe instaurato per far accertare la natura lavorativa dell’infortunio e la misura del danno subito.
Nelle more l’INAIL modificava nuovamente la propria valutazione riconoscendo la natura lavorativa dell’infortunio, ma contestava la liquidazione del danno.
Veniva quindi instaurato un giudizio (avanti al Tribunale di Padova), volto ad accertare (solo) la misura dei postumi permanenti subiti dalla lavoratrice e la rifusione delle spese mediche sostenute dalla lavoratrice per la perizia di parte.
Con la decisione in commento il Tribunale dopo aver dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla quantificazione del danno subito alla luce della valutazione tecnica condivisa tra le parti a seguito di apposito accertamento peritale collegiale, ha condannato l’Istituito sia alla rifusione delle spese di lite sia anche di quelle relative alla perizia medico-legale di parte motivando che “essa appare necessitata dalle condizioni fisiche della ricorrente e dalla tecnicità dell’accertamento necessario per agire in giudizio”, non potendosi pretendere (come invece sostenuto dall’INAIL) che per l’effettuazione di detta perizia la ricorrente dovesse rivolgersi al sistema sanitario nazionale, “in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico”.
La sentenza del Tribunale di Padova, insomma, interessa non tanto per la copertura INAIL dell’infortunio avvenuto durate lo smart-working, quanto per la rifusione di spese mediche private necessitate ai fini di causa e giustificate dall’inefficienza del sistema sanitario pubblico.
