A cura di Francesco Chiarelli
(Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sentenza n. 253/23 del 5 aprile 2023)
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto chiamato a pronunciarsi sull’opposizione promossa da una Società contro una ordinanza ingiunzione dell’ITL ha ritenuto che:
- il termine di trenta giorni previsto per l’esaurimento del procedimento amministrativo ex art. 2, L. 241/1990 non è applicabile al procedimento sanzionatorio previsto dalla L. 689 del 1981;
- il fatto che L. 689/1981 non preveda un termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio non implica che lo stesso possa ingiustificatamente protrarsi sine die, con l’unico limite della prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione (L. 689/1981, art. 28);
- a Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla conformità costituzionale della mancata previsione di un termine finale per l’esercizio della potestà sanzionatoria (nella specie si trattava del termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 L. 689/81), con la sentenza n. 151 del 12 luglio 2021 ha, infatti, osservato che non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall’art. 28 L. 689/1981;
- il suddetto termine di prescrizione non può considerarsi congruo in relazione ai principi di economicità, efficacia, buon andamento ed imparzialità, che devono, invece, presidiare tutta l’attività amministrativa;
- che l’applicazione dei suddetti principi postula che l’amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) agisca comunque in modo tempestivo, rispettando l’esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall’esercizio dei pubblici poteri, e che, ove protragga in modo ingiustificato l’esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l’accertamento dell’illecito.
- nel caso di specie l’ITL non ha addotto alcuna ragione giustificatrice del lungo tempo (ben 40 mesi) impiegato per irrogare la sanzione accessoria a fronte di un accertamento ispettivo piuttosto risalente, peraltro conclusosi con evidente speditezza dopo appena tre mesi dal primo accesso presso la sede della società.
In conclusione, la circostanza di fatto che l’ordinanza ingiunzione sia stata notificata a distanza di quasi tre anni e mezzo rappresenta un disservizio ingiustificato nell’esercizio del potere amministrativo che determina l’annullamento dell’ordinanza stessa.