A cura di Marina Olgiati
Non è dimostrata la giusta causa di licenziamento se la prova addotta a fondamento, costituita da una riproduzione informatica, viene disconosciuta dal lavoratore che si assume esserne l’autore.
Nel caso giudicato da Cass. 29 novembre 2024, n. 30691, un Ospedale aveva licenziato un dipendente che riteneva responsabile di avere reso, ai suoi danni, dichiarazioni diffamatorie nel corso di un programma radiofonico, attraverso una telefonata acquisita dall’emittente e poi trasmessa; la dichiarazione riguardava un presunto caso di covid che l’Ospedale non aveva gestito in base ai protocolli e che era stato trattato dalla struttura solo in quanto il paziente era “amico di amico, di amico”.
Il licenziamento era stato giudicato illegittimo dai Giudici di primo e secondo grado, con conseguente reintegra del lavoratore e pagamento dell’indennità risarcitoria.
In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto non raggiunta la prova dell’addebito, osservando che: i) l’ex dipendente mai aveva ammesso la condotta ascrittagli e, viceversa, aveva disconosciuto, in sede di interrogatorio formale, di essere l’autore delle dichiarazioni registrate; ii) non era stato possibile stabilire con certezza di chi fosse la voce registrata sul file audio, nemmeno in via presuntiva; iii) nel caso, non era deferibile il giuramento decisorio che avrebbe potuto portare ad un’ammissione di responsabilità penale del dipendente.
La Corte di Cassazione, sui motivi di ricorso dell’Ospedale, volti a mettere in discussione la decisione della Corte distrettuale in punto di valutazione del materiale probatorio in atti, ha affermato i seguenti principi:
- l’efficacia delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, che deve manifestarsi nella non contestazione che i fatti che tali riproduzioni intendono provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse;
- qualora tale conformità venga negata, è esclusa la possibilità di accertarla mediante una consulenza tecnica avente ad oggetto le riproduzioni medesime (Cass. n. 1862/1996);
- il disconoscimento che fa perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 cod. civ. non è soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cod. proc. civ, pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito, cioè concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass. n. 3122/2015; app. Firenze, 11 novembre 2021, n. 600);
la mancata ammissione della prova per testi diretta a riconoscere la voce registrata, nel caso di specie, era stata adeguatamente motivata dal Giudice di merito, con l’osservazione che l’eventuale riconoscimento della voce non avrebbe rivestito il carattere di certezza – che si sarebbe potuto raggiungere solo con accertamenti tecnici specialistici – né avrebbe assunto un valore indiziario tale da far ritenere provata la circostanza.