A cura di Teresa Cofano
Con sentenza n. 10046/2023 del 14 aprile 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla interessante questione della sorte del contratto di agenzia in caso di fallimento della preponente, fissando due importanti principi di diritto. In primo luogo, la Suprema Corte, rilevato che la legge fallimentare non contiene una specifica disciplina del contratto di agenzia nell’ambito dei “rapporti pendenti” al momento della dichiarazione di fallimento, stabilisce che in caso di fallimento della preponente, al rapporto di agenzia pendente si applica la regola generale della sospensione stabilita dall’art. 72 comma 1 l. fall. fino alla decisione del curatore.
Non può, infatti, applicarsi al contratto di agenzia la regola dello scioglimento automatico del contratto prevista dall’art. 78 L. fall., sia perché il contratto di agenzia non è assimilabile al mandato, da cui è distinto per i caratteri di continuità e stabilità dell’incarico di promozione degli affari conferito all’agente, sia perché, quand’anche le fattispecie fossero sovrapponibili, il novellato art. 78 della legge fallimentare prevede lo scioglimento automatico del contratto solo in ipotesi di fallimento del mandatario; quindi, anche in tal caso, tornerebbe ad applicarsi, in mancanza di una regola ad hoc, quella generale della sospensione del contratto di agenzia. In caso di fallimento della preponente, dunque, la sorte del contratto è rimessa alla decisione della curatela fallimentare di subentro o di scioglimento del contratto, decisione che non necessita di autorizzazione, non trattandosi di un negozio formale, né di un atto di straordinaria amministrazione, ma può anche essere tacita o per facta concludentia.
Dall’applicazione della regola della sospensione del contratto, consegue il secondo importante principio: “Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela”.
Nel caso esaminato dalla Corte di legittimità, il credito dell’agente a titolo di indennità di preavviso e di clientela era stato escluso dal passivo fallimentare sull’assunto dell’intervenuto scioglimento automatico del contratto di agenzia a seguito del fallimento.
Ma una volta stabilito il principio dell’applicazione dell’art. 72 L. Fall. e della sospensione del contratto, deve affermarsi l’ammissibilità allo stato passivo del fallimento dei crediti dell’agente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità suppletiva di clientela, che, a seguito della sospensione del rapporto di agenzia, concorrono al riparto dell’attivo alla luce della loro natura non retributiva, né risarcitoria, ma, appunto, indennitaria.