A cura di Francesco Autelitano
Una questione giuridica di attualità, relativa al diritto d’autore, concerne la pubblicazione di fotografie su social networks e su giornali.
In particolare, la fattispecie che si presenta frequentemente nella pratica richiede il coordinamento fra i seguenti aspetti: la tutela del fotografo rispetto all’utilizzo dell’opera fotografica quale titolare del diritto d’autore; la diffusione sui social della fotografia ad opera del medesimo fotografo; la successiva ripresa su altre testate e/o la ripubblicazione della medesima fotografia.
In particolare, devono essere valutate le questioni relativi: alla necessità del consenso del fotografo per la successiva pubblicazione; alla possibilità per il fotografo di impedire la pubblicazione stessa; agli eventuali diritti economici del fotografo.
La tematica di cui sopra richiede di considerare le seguenti norme e principi di diritto emersi anche in giurisprudenza.
Anzitutto va considerato che la legge sul diritto d’autore attribuisce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione della fotografia (art. 88, co. 1, l. autore).
Al fine di tutelare i diritti d’autore del fotografo, è necessario che gli esemplari della fotografia rechino le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, 2) la data/anno di produzione della fotografia (art. 90, l. autore).
Se sono presenti le indicazioni sopra descritte, per la riproduzione della fotografia è necessario il consenso del fotografo, il quale ha altresì diritto a percepire un compenso.
Viceversa, in assenza delle indicazioni di cui sopra, non è dovuto il compenso e la pubblicazione non è abusiva, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore (artt. 91 e 98 l. autore).
Una norma speciale è prevista in caso di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di pubblico interesse: in questi casi i diritti del fotografo subiscono una limitazione, in quanto il medesimo non può opporsi alla pubblicazione, fermo restando il suo diritto a un equo compenso (art. 91, co. 3, l. autore).
La giurisprudenza ritiene che si debba presumere la titolarità dei diritti autorali connessi alla pubblicazione del contenuto digitale in capo al titolare del profilo social su cui l’opera è pubblicata (cfr. Trib. Roma Sez. Imprese, 1° giugno 2015). Mentre se la pubblicazione è avvenuta originariamente sul profilo di terzi e non dell’autore della fotografia è necessario che vi siano i digital watermarks ovvero la stampigliatura digitale indelebile sulla fotografia della data e del nome dell’autore.
Secondo la giurisprudenza, in caso di controversia relativa alla riproduzione di una fotografia di pubblico interesse, il fotografo deve dimostrare la titolarità, attraverso la prova della pubblicazione su proprio profilo social, ovvero attraverso la prova della sussistenza dei digital watermarks o, ancora, dimostrando la mala fede di chi ha effettuato la pubblicazione. A fronte di tali presupposti di fatto, l’autore medesimo può vantare il diritto a ricevere un equo compenso per la pubblicazione della fotografia.