Titolo esecutivo e saggio interessi legali: l’intervento della Corte di Cassazione, SS.UU, 7 maggio 2024 n. 12449

Titolo esecutivo e saggio interessi legali: l’intervento della Corte di Cassazione, SS.UU, 7 maggio 2024 n. 12449

a cura di Bonaventura Minutolo

Le Sezioni Unite della Suprema Corte – investita dal Tribunale di Milano ex art.  363 bis c.p.c. – hanno enunciato il seguente principio: “Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponda al saggio previsto dall’art. 1284 comma 1 c.c., ove manchi nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativo al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Non v’è dubbio che la decisione interviene su un tema che riguarda l’interpretazione del titolo esecutivo, nel senso che esso – ove il dispositivo determini il pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale (che derivi o meno da una obbligazione contrattuale/extracontrattuale, distinzione ritenuta rilevante e/o irrilevante in altre decisioni di merito e di legittimità) debba intendersi riferito al primo comma dell’art. 1284 c.c., che disciplinerebbe – in via generale – il tasso di interesse riferito ad ogni tipo di obbligazione.

Ne consegue che, per accertare la debenza (e, quindi, l’applicazione del IV comma di tale norma), sarebbe necessario che dalla motivazione della decisione in questione risultasse eseguito dal giudice l’accertamento del tipo di obbligazione a cui esso dispositivo faccia riferimento.

Non v’è dubbio, quindi, che si perviene, in tal modo, a rimettere in discussione il merito del titolo; vale a dire il fatto che per accreditare gli interessi speciali (commerciali) previsti dal IV comma dell’art. 1284 c.c. (a meno che i contraenti non abbiano pattuito un interesse diverso (come la norma precisa) si renderebbe comunque necessario l’accertamento specifico che si sia in presenza di una obbligazione (contrattuale e/o extracontrattuale) per la quale è previsto, dalla legge o dalle parti – un interesse speciale riferito a quello delle transazioni commerciali.

In ogni caso si imporrebbe l’accertamento dello specifico tipo di obbligazione che genera siffatto interesse, ma non solo quale tipo di interesse al quale viene parificato qualsiasi rendimento delle obbligazioni di qualsiasi natura: contrattuali/extracontrattuali, come genere, e non anche come specie.

Le Sezioni Unite, in altre parole, in presenza di un conflitto insorto tra le sezioni, hanno -da un lato- enunciato un principio interpretativo del titolo esecutivo e   – dall’altro – risolto il dubbio interpretativo sostanziale, nel senso che i superinteressi non sono di pertinenza esclusiva delle obbligazioni pecuniarie contrattuali, ma anche di quelle derivanti da qualsiasi altra fonte, con il risultato che nell’ambito dell’art. 1284, comma 4, c.c. ricadono pure i crediti di lavoro, gli obblighi familiari, i crediti alimentari e persino quelli restitutori, etc..”.

Come possiamo aiutarti?

Consultaci per qualsiasi informazione