Utilizzo abusivo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 e controlli effettuati dal datore di lavoro tramite agenzia investigativa

Utilizzo abusivo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 e controlli effettuati dal datore di lavoro tramite agenzia investigativa

A cura di Serena Previtali

Premessa
La Suprema Corte, con la recente sentenza del 12 marzo 2024, n. 6468, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’utilizzo abusivo da parte del lavoratore dei permessi a lui concessi ai sensi dell’art. 33 L. 104/1992 e sulla legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro per il tramite di un’agenzia investigativa.
Il caso al vaglio della Suprema Corte
La fattispecie oggetto di causa riguarda il caso di un lavoratore licenziato per essersi dedicato, per la maggior parte dei giorni e delle ore imputate a permessi ex art. 33 L. 104/1992, ad attività diverse da quelle di carattere assistenziale per lo svolgimento delle quali i permessi gli erano stati concessi.
Tale condotta, che ha portato al licenziamento, è stata accertata dal datore di lavoro per il tramite di un’agenzia investigativa, incaricata, a seguito delle segnalazioni ricevute, dello svolgimento delle indagini nei confronti del lavoratore.
La decisione della Cassazione: l’utilizzo abusivo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992.
La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione dalla Corte territoriale -a sua volta confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso ex L. 92/2012 presentato dal lavoratore- ha ribadito che integra abuso del diritto e, quindi, giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che utilizza i permessi ex art. 33 L. 104/1992 per finalità diverse da quelle per le quali il beneficio viene concesso.
Nello specifico, la Suprema Corte ha rilevato che la “fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile” e che, conseguentemente, nel caso in cui manchi il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, “non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto…o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente assicurativo”.
Quindi, come precedentemente sottolineato anche dalla Corte d’Appello chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie in questione, sebbene la normativa sui permessi vada ragionevolmente intrepretata nel senso di non imporre al lavoratore una perfetta ed assoluta coincidenza delle ore di permesso con l’assistenza prestata al disabile, tale lettura non potrebbe, in ogni caso, giustificare la carenza di assistenza in favore del disabile per una buona parte delle ore di permesso retribuito concesso, integrando tale condotta giusta causa di recesso dal rapporto lavorativo.
Ne consegue, secondo quanto affermato dalla Cassazione anche in altre occasioni -cfr. Cass. 6 maggio 2016, n. 9217- che il licenziamento è legittimo anche nel caso in cui il lavoratore utilizzi i permessi solo in parte per assistere la persona bisognosa e si dedichi, nella parte rimanente del tempo, ad altre attività di carattere personale. La decisione della Cassazione: i controlli effettuati dal datore di lavoro tramite agenzia investigativa.
Sempre nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di riaffermare, anche, il proprio consolidato orientamento in materia di controlli demandati dal datore di lavoro all’agenzia investigativa al fine di accertare l’utilizzo abusivo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992.
Nello specifico, secondo la Cassazione, tali controlli sono legittimi quando, come nel caso nostro, sono diretti a “verificare la sussistenza di comportamenti del lavoratore che possono risultare penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente” e sono, invece, illegittimi quando hanno ad oggetto “l’adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente”, poiché, in tal caso, si porrebbero in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori.
Con riferimento a quanto sopra, infine, è opportuno rammentare che l’utilizzo abusivo dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 non solo integra giusta causa di recesso, ma integra anche il reato di truffa ai danni dello Stato previsto ex art. 640, comma 2, n.1, c.p..

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