Indennità sostitutiva delle ferie
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 2496 del 1° febbraio 2018 la Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo cui, dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; tuttavia, l’esistenza del diritto del dipendente a detta indennità sostitutiva, viene meno laddove il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito per sua scelta personale.