
di Francesco Autelitano, Partner, Trifirò & Partners Avvocati
1. La questione di massima di particolare importanza.
Con ordinanza del 23 aprile 2021, n. 10885, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite al fine di chiarire il regime giuridico da applicare ai crediti dei professionisti derivanti da prestazioni rese nell’ambito della gestione della crisi d’impresa mediante lo strumento del concordato preventivo, nelle ipotesi di insuccesso di tale strumento e di conseguente fallimento dell’impresa.
Nel caso di specie, si trattava di credito per le prestazioni svolte dall’advisor finanziario in favore di società che aveva presentato domanda di concordato preventivo in bianco, per poi rinunciarvi. Il credito stesso, nel successivo fallimento, era stato ammesso al passivo in via privilegiata (art. 2751-bis cod. civ.) con esclusione della prededuzione chiesta dalla parte istante ai sensi dell’art. 111 della legge fallimentare.