Diritto 24 – Il Sole 24 Ore: 08/03/2019
A cura degli avv.ti Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, benché convenuto formalmente, è sostanzialmente attore ed è quindi onerato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi della pretesa già azionata in sede monitoria. Pertanto, è tenuto a riprodurre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti comprovanti il proprio credito, a nulla rilevando se tali documenti sono già stati prodotti contestualmente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Così ha statuito il Tribunale di Roma all’esito di un giudizio, promosso dall’assicuratore, in opposizione ad un decreto ingiuntivo notificatogli dall’assicurato, con cui era stato ingiunto il pagamento del valore di riscatto di una polizza vita arrivata a scadenza.