Tribunale di Roma 8 marzo 2019
Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, benché convenuto formalmente, è sostanzialmente attore ed è quindi onerato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi della pretesa già azionata in sede monitoria. Pertanto, è tenuto a riprodurre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti comprovanti il proprio credito, a nulla rilevando se tali documenti sono già stati prodotti contestualmente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Così ha statuito il Tribunale di Roma all’esito di un giudizio, promosso dall’assicuratore, in opposizione ad un decreto ingiuntivo notificatogli dall’assicurato, con cui era stato ingiunto il pagamento del valore di riscatto di una polizza vita arrivata a scadenza.
In particolare, la Compagnia assicuratrice si è opposta al decreto eccependo la carenza di prova del credito in quanto l’attore non aveva prodotto il contratto assicurativo né aveva documentato il pagamento dei premi limitandosi a produrre, solo nel giudizio monitorio, delle dichiarazioni asseritamente provenienti dalla Compagnia attestanti l’esistenza del credito azionato oltre che degli estratti conto
Il Tribunale, in accoglimento alle tesi difensive della Compagnia, ha revocato il decreto ingiuntivo enunciando il suddetto principio di diritto, sulla base del fatto che, nel giudizio di opposizione, nessun documento comprovante il credito era stato prodotto.
In subordine il Tribunale ha comunque precisato che, in nessun caso, l’estratto conto è idoneo a provare il contratto assicurativo che, ai sensi dell’art. 1888 c.c., deve essere provato per iscritto.
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