
di Francesco Autelitano, Partner, Trifirò & Partners
1. Voto e volontà negoziale del ceto creditorio
L’approvazione della proposta del debitore, da parte del ceto creditorio, costituisce uno dei momenti salienti, sotto il profilo negoziale, della procedura di concordato preventivo.
Nella configurazione dell’istituto risultante dagli artt. 177-179 l. fall. (disposizioni sostanzialmente confermate dagli artt. 109-111 CCII2) la proposta concordataria è soggetta, anzitutto, all’approvazione del ceto creditorio, chiamato a formulare una libera valutazione di opportunità e convenienza della proposta, indipendentemente dai profili di legittimità che restano soggetti alla verifica, sia ex ante che ex post3, del Tribunale.