
di Tommaso Targa – NT+ Diritto, 27/05/22
Con la sentenza n. 125 del 19 maggio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 18, settimo comma, secondo periodo, nella parte in cui tale norma prevedeva la reintegrazione – nel caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo – solo in ipotesi di “manifesta insussistenza” del motivo addotto.