Retention e preavviso

Retention e preavviso

di Giorgio Molteni – Diritto del Lavoro, Private, 25/10/2022

Retention e preavviso

È possibile prevedere una tempistica più lunga del Ccnl a condizione di pagarlo

La lettura delle norme tra giurisprudenza e authority: opportunità e costi

Per “stabilizzare” il rapporto di lavoro con i dipendenti più qualificati, spesso le banche stipulano un patto di prolungamento del preavviso in caso di dimissioni, in base al quale il dipendente si obbliga a osservare un periodo di durata superiore a quella prevista dal Ccnl. A fronte dell’assunzione di tale obbligo, la banca corrisponde al dipendente – per tutta la durata di vigenza del patto – uno specifico compenso, che in genere viene pagato mensilmente.

La regolamentazione

La possibilità di prolungare il periodo di preavviso è espressamente prevista dal Conl di settore (cfr. art. 79 del Conl 31 marzo 2015, confermato dal Ccnl 19 dicembre 2019), che prevede la derogabilità, per accordo tra le parti, del preavviso in caso di dimissioni: “…le dimissioni devono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato…”; analoga pattuizione è prevista dal Conl. Dei dirigenti delle aziende di credito, eccettuato il differente periodo di preavviso (che, per i dirigenti, è di tre mesi). Anche la giurisprudenza ha più volte affermato la legittimità.di tale patto, a condizione, però, che sia previsto un corrispettivo in tavore del dipendente: “la durata legale ocontrattuale del preavviso è dunque derogabile dall’autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli ditutela da parte dell’ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazionedi un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza, mediante l’attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendentecirca la limitazione della facoltà di recesso ancorandone l’esercizio ad un più lungo periodo di preavviso” (cfr.Cass. 12 marzo 2015, n. 4991; Cass. 15 settembre 2016, n. 18122 e Cass. 18 luglio 2018, n. 19080).

Il ruolo di Bankitalia

Si deve infine segnalare che, in base alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione del sistema bancario (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti)gli importi pagati a titolo di patto di prolungamento del periodo di preavviso costituiscono retribuzionevariabile (con conseguente applicazione di clausole di “malus” e/o di “claw back”), trattandosi dicorrispettivo a fronte di una specifica obbligazione che il personale è tenuto ad adempiere in occasione dellacessazione del rapporto di lavoro.

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