dell’Avv. Tommaso Targa
La sentenza in commento si è pronunciata in merito al ricorso presentato da una lavoratrice addetta, con orario di lavoro part-time, a mansioni promiscue di maschera, cassiera e barista, presso un cinema multisala.
La ricorrente – pur avendo accettato l’inserimento nel contratto di assunzione di una clausola elastica – ha lamentato che il datore di lavoro, in violazione della normativa all’epoca vigente (d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61), avrebbe abusato di tale clausola, adibendola in modo sistematico allo svolgimento delle sue mansioni al di fuori dell’orario di lavoro contrattualmente pattuito, ed anche a turni notturni non previsti, così violando la disciplina di legge e del CCNL applicabile.