Concorrenza sleale “pura” e “interferente”. Competenza delle sezioni specializzate per l’impresa: non basta la generica prospettazione della violazione di diritti di esclusiva, se si tratta di prospettazione non circostanziata e palesemente strumentale a radicare il giudizio innanzi a un giudice incompetente

Trib. Trieste, sezione specializzata in materia di impresa
ordinanza 11 marzo 2020 – Nota a cura dell’avv. Tommaso Targa – Trifirò & Partners Avvocati

L’ordinanza in commento ha richiamato la giurisprudenza consolidata, di legittimità e di merito, secondo cui la competenza a decidere sulla domanda di repressione della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni conseguenti spetta alle sezioni specializzate, in ipotesi di concorrenza sleale cosiddetta “interferente”.

Tale fattispecie si verifica allorché “debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva“, ossia quando – attraverso o nell’ambito di un comportamento di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. (nel caso esaminato si trattava di storno di dipendenti) – sia stata pretesamente posta in essere dal convenuto anche la violazione di un diritto di privativa industriale.

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