
Trib. Napoli, sezione lavoro, Sentenza 19 maggio 2020
Nota a cura dell’avv. Tommaso Targa – Trifirò & Partners Avvocati
La sentenza in commento ha esaminato il patto di non concorrenza post contrattuale, inserito in un contratto di agenzia. Tale patto prevedeva, a titolo di corrispettivo, il pagamento di un importo, da corrispondersi in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto, pari al 2% delle commissioni complessivamente fatturate dall’agente ab initio.
L’agente ha sostenuto che tale corrispettivo sarebbe stato incongruo e, comunque, quantificato in violazione dell’art. 1751 bis cod. civ..