Decreto Rilancio. Ancora deroghe minime in tema di contratti a termine.

Decreto Rilancio. Ancora deroghe minime in tema di contratti a termine.

di Anna Maria Corna partner Studio Trifirò & Partners

A seguito della entrata in vigore della legge n. 27/2020 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 18 del 17/2/2020, si era rilevato quanto modesta fosse la deroga prevista in tema di contratti a tempo determinato.

Il comma 19bis, si limita, infatti, a consentire “ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali” previsti dal medesimo decreto, in ragione dell’emergenza per il Covid 19, “la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.

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