
(Trib. Firenze 1° aprile 2020, decreto)
di Marina Olgiati – Trifirò & Partners Avvocati
Nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, il gestore della piattaforma è obbligato a fornire ai riders dispositivi di protezione individuale atti a tutelarne la salute durante lo svolgimento dell’attività.
Il principio, affermato dal Tribunale di Firenze ed emesso all’esito di un procedimento d’urgenza, si pone sulla scia della recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663), che, pur confermando la natura autonoma del rapporto di lavoro dei riders con le società che gestiscono le piattaforme di recapito – ai clienti ad esse iscritti – di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati, ha aperto la strada al riconoscimento di tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato a tale categoria di lavoratori.