Licenziamento per superamento del periodo di comporto: l’aspettativa che impedisce il recesso è solo quella concretamente fruita

Diritto 24 – Il Sole 24 Ore: 11/12/2018
Licenziamento per superamento del periodo di comporto: l’aspettativa che impedisce il recesso è solo quella concretamente fruita

Commento a cura dell’avv. Francesco Torniamenti

Corte Appello di Milano 30 novembre 2018

Un lavoratore, dopo essersi assentato per un periodo eccedente il comporto, aveva chiesto – e ottenuto – la fruizione di un periodo di aspettativa di due mesi (documentando il perdurare dello stato di malattia). Al termine di tale periodo, era rientrato in servizio ed era stato licenziato per superamento del periodo di comporto.

Il licenziamento veniva impugnato in quanto, a dire del lavoratore, la richiesta dell’aspettativa, al termine del comporto, avrebbe impedito il licenziamento sino all’esaurimento del periodo massimo di aspettativa astrattamente fruibile ai sensi del CCNL (pari a 12 mesi) e ciò indipendentemente dalla durata dell’aspettativa concretamente richiesta. Il Tribunale di Milano, in primo grado, accoglieva il ricorso del lavoratore.”

 

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