Manifesta insussitenza del fatto posto a base del licenziamento per motivo oggettivo: ipotesi “eccezionale”, ma la reintegrazione è l’unica tutela applicabile

Manifesta insussitenza del fatto posto a base del licenziamento per motivo oggettivo: ipotesi “eccezionale”, ma la reintegrazione è l’unica tutela applicabile

Diritto 24 – Il Sole 24 Ore: 25/03/2019

A cura dell’avv. Antonio Cazzella – Trifirò & Partners Avvocati

Con la recente sentenza n. 7167 del 13 marzo 2019 la Suprema Corte è intervenuta per chiarire una questione che aveva sollevato, anche alla luce di precedenti pronunce di legittimità, alcuni dubbi interpretativi e, segnatamente, le “tutele” applicabili, ai sensi dell’art. 18 Stat. Lav., in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per ragioni oggettive.

A tal riguardo, infatti, con sentenza n. 10435/2018 la Suprema Corte aveva rilevato (come in altre precedenti pronunce) che il licenziamento fondato su fatti manifestamente insussistenti “può” essere assoggettato, secondo quanto stabilito dall’art. 18 Stat. Lav., a sanzioni diverse: la reintegrazione nel posto di lavoro (comma 4) oppure il risarcimento del danno (comma 5).

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