Tribunale di Ragusa, ordinanza 20 febbraio 2020
a cura dell’avv. Tommaso Targa – Trifirò & Partners Avvocati
Nel caso affrontato dall’ordinanza in commento, un lavoratore – dopo aver ricevuto la comunicazione aziendale del mutamento del proprio orario di lavoro, ed aver lamentato che tale nuovo orario non fosse di suo gradimento – è rimasto lungamente assente per malattia.
Tenuto conto della notevole durata dell’assenza, e della certificazione di intervenuta guarigione effettuata dal medico INPS in seguito a visita ispettiva, allorché il lavoratore si è nuovamente assentato per malattia dopo un breve periodo di ripresa del servizio, l’azienda – insospettitasi – ha incaricato una società di investigazione di farlo seguire. I pedinamenti hanno accertato che quest’ultimo, seppur rispettando le fasce orarie di reperibilità, durante le giornate di assenza per (ipotetica) malattia, ha svolto attività di agricoltore nei campi di sua proprietà. Nello specifico, si trattava di attività “di fatica”, svolte sotto la canicola estiva, sollevando pesi ed utilizzando attrezzi specifici. Di qui il licenziamento per giusta causa per violazione dell’obbligo di buona fede